lunedì 20 aprile 2015

Cercasi Infermieri

Cercasi Infermieri per lavorare in Germania




venerdì 28 novembre 2014

Ordine di servizio legittimo, in contrasto con la tutela della prole

Quando la norma contrattuale, pur se esercitata nei termini e nei modi legittimi, contrasta con la norma penale.








 ROMA. È giunta in questi giorni presso il nostro ufficio di Roma, la richiesta di una nostra iscritta, dipendente di una struttura privata accreditata con il SSN, madre di due figli minori di 3 e 5 anni, che è spesso costretta a prolungare il suo orario di servizio obbligata dal dirigente infermieristico della struttura per la quale lavora, impedendogli così, di poter riprendere i figli da scuola e portarli poi a casa. La vicenda è di alcuni giorni fa, dove un’Infermiera in H24 con il turno quel giorno dalle 07.00-14.00, si è vista chiedere (come spesso accadeva) di prolungare il proprio turno di servizio dal dirigente Infermieristico, ed effettuare anche il turno successivo 14.00-21.00 per sopraggiunte necessità organizzative. La collega, avendo i due figli minori a scuola, ha manifestato preoccupata al dirigente la difficoltà a cui sarebbe andata incontro se non avesse potuto andare a riprendere i propri figli entro le 14.30 essendo solo lei l’unica a poterli prelevare. Ha chiesto quindi la cortesia di poter smontare, dovendo per forza di cose recuperare i propri figli di lì a poco. Il dirigente di tutta risposta, nega alla dipendente la possibilità di lasciare il servizio e gli intima che se si rifiuta, sarà costretto a mettere il tutto per iscritto attraverso la redazione di un ordine di servizio, al quale, la dipendente, non avrebbe potuto dire di no, pena una sanzione disciplinare molto pesante. L’infermiera disperata, insiste nel non voler ottemperare alle richieste, al che, il dirigente mette per iscritto la sua richiesta obbligandola di fatto, a rimanere in servizio. Si scatena il panico, i figli sarebbero usciti da scuola alle 14.30 e non avrebbero trovato la propria madre ad attenderli e lei non sa come fare, presa dalla disperazione chiede una consulenza telefonica all’AADI, gli viene risposto che purtroppo onde evitare di incorrere in una sanzione disciplinare grave deve ottemperare, ma può di contro, onde evitare di essere denunciata per abbandono di minore, avvisare il 112 o il 113 spiegando l’accaduto e chiedendo di provvedere a recuperare i figli per lei, essendo obbligata a rimanere in servizio contro la propria volontà. L’infermiera, sollevata dalla risposta esauriente, avvisa il 113, la pattuglia, compresa la situazione, in modo molto professionale e decisamente meritevole si reca presso la scuola dei figli dell’infermiera e li preleva con il consenso della stessa, accompagnandoli poi sul posto di lavoro dalla madre. A seguito di ciò però, l’infermiera, amareggiata e arrabbiata dalla non curanza del dirigente, sporge formale denuncia querela contro il dirigente infermieristico e la pattuglia, raccogliendo la denuncia della signora, denuncia a sua volta a piede libero il dirigente infermieristico che aveva redatto l’ordine di servizio, reo di aver commesso il reato di procurato allarme e sequestro di persona. Il dirigente in questione a seguito della denuncia è stato sospeso dalle funzioni per un periodo di 10 gg lavorativi. (articolo completo su nurse24.it) Fonte: www.nurse24.it

domenica 2 novembre 2014

L'infermiera sbaglia a dosare il farmaco? Per la Cassazione è lecito licenziarla

La decisione della Suprema Corte dei confronti di un'infermiera degli Spedali Civili di Brescia. L'infermiera sbaglia il dosaggio dei farmaci? E' lecito licenziarla. A questa decisione è giunta la Corte di Cassazione in merito alla vicenda di un'infermiera degli Spedali Civili di Brescia che aveva causato un'emorragia cerebrale a un paziente al quale aveva inserito nella flebo una dose di eparina dieci volte superiore a quella prescritta. Per la Suprema Corte ha quindi agito bene la Corte d'appello bresciana, che aveva giudicato una simile negligenza causa del "venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, considerata la gravità dell'errore in quanto, pur avendo dubbi sull'esatta quantità di eparina da somministrare, Nunziatina G. non ha controllato le specifiche di posologia del farmaco e non ha chiaramente esposto i propri dubbi al fine di ottenere più esaurienti spiegazioni dal medico cui si era rivolta". In pratica, l'infermiera, scrive la Cassazione, "aveva confuso i millilitri contenuti in ogni flacone di farmaco con le unità di eparina da somministrare". In primo grado, invece, il licenziamento era stato annullato dal Tribunale bresciano "per mancanza di prova della condotta addebitata alla lavoratrice". Il sovradosaggio era stato erogato la sera del 22 ottobre del 2004 a un paziente - del quale non si conosce la sorte - già trattato da giorni con l'eparina e che presentava "una spiccata vulnerabilità vascolare".

domenica 3 agosto 2014

Dal Collegio Ipasvi attendono risposta ufficiale da parte del Meyer

In una nota a mezzo stampa su la Nazione, il giornale toscano, il Collegio Ipasvi di Firenze pretende da parte dell'Ospedale Meyer una risposta ufficiale dal caso "Infermieri Pediatrici" addirittura chiede il ritiro dell'atto "policy aziendale", voci di corridoio, non ancora accertate parlerebbero di una azione legale già in corso.